Il 28 giugno 2024 a Reggio Calabria si è tenuto un convegno dedicato al Difensore Civico. Questa figura dovrebbe svolgere un ruolo cruciale nel rafforzamento della tutela dei diritti dei cittadini. L’obiettivo era farla diventare parte integrante del patrimonio culturale e della comunità. Il Difensore Civico doveva agire come un ponte tra il cittadino e la pubblica amministrazione, facilitando la risoluzione di problemi e accorciando le distanze tra i due. Durante l’incontro, si è riflettuto sull’importanza di questa istituzione gratuita e sul suo ruolo che dovrebbe avere nell’assicurare che i diritti dei cittadini siano rispettati. Di fatto è pressoché inesistente, seppure ogni statuto comunale e quello provinciale possono prevedere l’istituzione del difensore civico con compiti di garanzia dell’imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale o provinciale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell’amministrazione nei confronti dei cittadini.
Ubaldo Comite, primo Difensore Civico della Regione Calabria, ha presentato i risultati di un anno di attività istituzionale, mettendo in evidenza le numerose iniziative intraprese per la tutela dei diritti dei cittadini. Comite, avvocato cassazionista e docente di Management pubblico, ha illustrato i principali successi ottenuti dall’ufficio, evidenziando l’importanza di una figura di garanzia capace di operare in maniera dissuasiva e persuasiva nei confronti delle amministrazioni pubbliche “Moltissimi cittadini si sono rivolti al Difensore civico nel corso di questo anno, confermando la validità e l’importanza del ruolo come collegamento essenziale tra i cittadini e l’amministrazione. In Calabria, la presenza del Difensore Civico è un motivo di orgoglio per l’Istituzione e ha contribuito significativamente a migliorare la convivenza civile e a rafforzare la posizione del cittadino nel tessuto sociale. Il mio impegno si concentra su un’Amministrazione pubblica che risponde efficacemente e agilmente alle esigenze dei cittadini, rendendo i servizi più accessibili e le procedure più snelle”.
Il difensore civico, in pratica dovrebbe essere una figura di garanzia a tutela del cittadino, che ha il compito di accogliere i reclami non accolti in prima istanza dall’ufficio reclami (altro strumento altrettanto di solito infossato dalla politica) del soggetto che eroga un servizio. È detto anche ombudsman, termine che deriva da un ufficio di garanzia costituzionale istituito in Svezia nel 1809 e letteralmente significa “uomo che funge da intermediario”. Questa figura svolgerebbe un’attività tutoria dell’interesse al buon andamento ed all’imparzialità della pubblica amministrazione, sancito dall’art. 97 della Costituzione (“Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l’ordinamento dell’Unione europea, assicurano l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico. I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione. Nell’ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari. Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge”). L’intervento pertanto del difensore civico dovrebbe tutelare gli interessi legittimi, ma anche semplici e di mero fatto dei privati cittadini, riflettendosi automaticamente ed implicitamente sull’efficienza e sull’efficacia dell’amministrazione. La previsione costituzionale del difensore civico voleva rispondere all’esigenza di rafforzare gli strumenti di tutela del cittadino nei confronti dell’attività della pubblica amministrazione come bilanciamento della semplificazione del sistema dei controlli introdotta nel testo costituzionale e per limitare il contenzioso giudiziario.
Nella Regione Calabria, la figura del difensore civico è stata istituita nel 1985 ai sensi dell’art. 1 della Legge Regionale 16 gennaio 1985 n. 4 e s.m.i. (successive modificazioni e integrazioni).
IN SICILIA INVECE …
Nella Regione Sicilia, tra l’altro a Statuto speciale e con autonomia in materia di Enti locali (L’autonomia siciliana è quella particolare forma di governo della Regione Siciliana, disciplinata dalla legge costituzionale n. 2 del 16 febbraio 1948, a norma dell’articolo 116 della Costituzione italiana, che l’ha dotata di un’ampia autonomia legislativa, amministrativa e fiscale), guarda caso, la figura del difensore civico non è prevista. Significativo di certa trasversale quanto arcaica (per usare un eufemismo) e imperante, mentalità isolana nel sistema politico-istituzionale (almeno per chi ancora può e vuole vedere e capire).
Nel giugno del 2023 l’A.N.D.C.I. (Associazione Nazionale di Difensori Civici) organizzò un dibattito pubblico denunciando la mancanza nella regione Sicilia della figura costituzionale del difensore civico, aggiungendo che “i cittadini siciliani non riescono a comprendere per quale motivo se in altre Regioni ciò è possibile e consente di tutelare gli interessi dei privati nell’ambito della pubblica amministrazione, nella loro Regione questo non accade”.