Il Comune sarà costretto ad annullare una multa e a pagare le spese legali: “Ritrovare documenti recanti i dati del presunto colpevole, non rappresenterebbe una prova abbastanza forte”
Una “bilancia della giustizia” che questa volta, forse, ha soppesato in maniera singolare le argomentazioni delle parti. Sarà infatti destinata a passare alla storia la sentenza numero 928, emessa dal Tribunale di Catania lo scorso 27 febbraio, attraverso la quale il Comune di Santa Maria di Licodia viene condannato al pagamento delle spese legali ed all’annullamento di una ingiunzione di pagamento emessa dalla Polizia municipale licodiese nei confronti di un cittadino residente nel limitrofo comune di Biancavilla. Un vero e proprio ribaltamento dell’ordine naturale delle cose, destinato a creare un precedente giurisprudenziale di non poco conto. L‘atto impugnato dinanzi al giudice è stato un verbale elevato nei confronti di un biancavillese che aveva abbandonato rifiuti nel territorio licodiese, contravvenendo di fatto a un’ordinanza sindacale, la numero 39 dell’ 8 ottobre 2013, emessa dal primo cittadino Salvatore Mastroianni attraverso la quale sanciva il “divieto di conferimento dei rifiuti nel territorio comunale da parte di chi non è soggetto passivo della tassa rifiuti solidi urbani del comune di Santa Maria di Licodia, nonché per il deposito e/o abbandono dei rifiuti fuori cassonetto e l’obbligatorietà del conferimento in forma differenziata per le attività non residenziali”.
Durante una verifica effettuata dagli uomini della polizia municipale, venivano infatti rinvenuti sulla strada Cavaliere Bosco, all’interno di un sacchetto di rifiuti, dei documenti riconducibili al cittadino multato. Il destinatario della multa ha quindi deciso di rivolgersi al proprio legale, l’avvocato Luigi Randazzo, il quale ha impiantato una vera e propria causa nei confronti del comune attraverso la quale veniva richiesto l’annullamento dell’atto. Secondo il giudice del Tribunale etneo, il ritrovare dei documenti recanti i dati del presunto colpevole, non rappresenterebbe una prova abbastanza forte da poter giustificare l’emanazione di una sanzione. Il primo cittadino licodiese e la Polizia municipale, secondo la sentenza del giudice, non avrebbero fatto i conti con un provvedimento del garante della privacy che il 14 luglio 2005, si era espresso in tema di “violazione della riservatezza che deriverebbe dalle modalità prescelte da alcuni comuni per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e per accertare le violazioni amministrative in materia” (leggi l’intero provvedimento del Garante). Come dovranno dunque comportarsi, da oggi, le amministrazioni comunali e le forze di Polizia Municipale, nei confronti di coloro che non conferiscono in maniera corretta l’immondizia? Ai posteri l’ardua sentenza.