È stata fissata in data odierna, per giorno 7 febbraio 2022 alle ore 9:00, dalla Corte d’Assise di Appello – Terza sezione del tribunale di Catania, la prima udienza del processo di appello alla sentenza all’ergastolo in primo grado emessa nel mese di maggio scorso dalla Prima Corte d’Assise del Tribunale etneo nei confronti dell’ambulanziere adranita Davide Garofalo, ritenuto colpevole di aver commesso omicidi a bordo di un’ambulanza che operava nel comprensorio Biancavilla-Adrano, attraverso l’iniezione in veda di aria. Lo scorso mese di Ottobre, erano stati i legali di Garofalo ad aver presentato l’atto di appello alla sentenza all’ergastolo di primo grado, con all’interno una memoria difensiva di circa 40 pagine.
Tra i punti contestati dalla difesa di Garofalo – nel cosiddetto processo denominato “Ambulanza della Morte”- il mancato coinvolgimento di un consulente di parte durante un “esperimento giudiziale” condotto dai periti nominati della Corte d’Assise, la mancata acquisizione di di una dichiarazione raccolta durante l’incidente probatorio, la mancata attendibilità di alcuni testimoni che avrebbero manifestato contraddizioni durante le dichiarazioni rese e l’assenza di prove dirette derivanti da un esame autoptico sui corpi dei soggetti deceduti ritenuti validi ai fini processuali, dovendosi basare esclusivamente su testimonianze e non su prove scientifiche.
A conclusione dell’udienza di primo grado, ricordiamo, la prima sezione della corte d’Assise catanese aveva inflitto a Garofalo una pena molto più severa rispetto a quella che era stata richiesta dal Pm titolare dell’indagine Andrea Bonomo che durante la requisitoria aveva chiesto 30 anni di carcere. La richiesta del Pm era nata escludendo alcune aggravanti come quella della crudeltà che non avrebbero fatto scattare l’ergastolo, ma con la sentenza di oggi la Corte ha invece riconosciuto altre aggravanti come quella del mezzo insidioso, l’aver approfittato di circostanze di tempo e di luogo tali da ostacolare la difesa, l’aver commesso il reato con abuso di prestazione d’opera ed infine di aver commesso il fatto per agevolare le attività illecite dell’associazione mafiosa.