Il Presidente della Terza sezione del Tribunale amministrativo ha respinto l’istanza di tutela cautelare monocratica e, per la sospensiva, ha fissato la trattazione collegiale che avverrà il 13 marzo
Giunta la prima decisione del Tar sul ricorso contro l’ordinanza del sindaco di Biancavilla Antonio Bonanno, presentato da un gruppo di oltre cento genitori e dipendenti dell’Istituto Comprensivo “Antonio Bruno”, che impone l’alternanza mattina-pomeriggio tra gli istituti “Antonio Bruno” e “Luigi Sturzo” a partire dal prossimo 4 marzo.
In pratica, il Presidente della Terza sezione Daniele Burzichelli ha emanato oggi un Decreto con il quale respinge l’istanza di tutela cautelare monocratica (avanzata per velocizzare l’iter) e ha fissato in sede collegiale l’udienza per decidere sulla sospensiva dell’ordinanza sindacale per mercoledì 13 marzo. Quello odierno è un provvedimento cautelare presidenziale.
La vicenda è relativa all’alternanza fra le due scuole (comprensivo “Bruno” e Scuola secondaria di primo grado “Sturzo”) nell’esecuzione dei turni pomeridiani, dopo il terremoto del 6 ottobre 2018 che ha reso inagibile i locali della “Sturzo”, costringendo gli alunni di questa scuola a svolgere i doppi turni nel plesso di viale dei Fiori dove sono ospitati l’I.C. “Antonio Bruno” ed il Secondo circolo didattico “Giovanni Verga”. Dunque, alla luce della decisione odierna, il 4 marzo l’ordinanza sindacale produrrà i suoi effetti e gli studenti della “Sturzo” dovrebbero iniziare a svolgere le lezioni al mattino.
Di seguito il Decreto.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 301 del 2019, proposto da
(…) e altri, rappresentati e difesi dall’avvocato Andrea Ingiulla, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Biancavilla, in persona del Sindaco, rappresentato e difeso dall’avvocato
Giuseppe Meli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Istituto Comprensivo Statale “Antonio Bruno” di Biancavilla, Scuola Media Statale
“Luigi Sturzo” di Biancavilla, Secondo Circolo Didattico di Biancavilla, Ministero
dell’Interno, Ufficio Territoriale per il Governo di Catania, non costituiti in
giudizio;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
dell’ordinanza del Sindaco di Biancavialla n.10 dell’8 febbra
N. 00301/2019 REG.RIC.
sensi e per gli effetti di cui all’art.54 del D.Lgs. n. 267/2000.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dai ricorrenti, ai sensi
dell’art. 56 cod. proc. amm.;
Osservato, all’esito di una preliminare delibazione, quanto segue:
a) anche nella
scuola “Luigi Sturzo” sono presenti classi frequentate da alunni disabili e
l’attuazione del provvedimento in questa sede impugnato non appare incompatibile
con la possibilità di far svolgere in orario diurno le lezioni delle classi dell’Istituto
“Antonio Bruno” che ospitino studenti con gravi disabilità (sul punto, cfr., tra
l’altro, la nota del Comune n. 4287 del 20 febbraio 2019, indirizzata ai dirigenti
dell’Istituto “Antonio Bruno”);
b) non si comprende, allo stato, perché le attività
extracurricurali, come i PON, non possano svolgersi in orario diurno e, comunque,
l’occupazione pomeridiana dei locali del menzionato Istituto da parte delle classi
della scuola “Luigi Sturzo” sembra comunque costituire circostanza preclusiva per
il loro espletamento;
c) è del tutto condivisibile l’affermazione secondo cui i
giovani alunni dell’Istituto ricevono un pregiudizio a seguito dell’adozione del
provvedimento indicato, ma tale pregiudizio è finalizzato a contemperare
equamente le esigenze dei vari studenti e delle rispettive famiglie, posto che va
considerata anche la posizione degli studenti della scuola secondaria “Luigi
Sturzo”, anch’essi non autosufficienti, come esattamente rilevato
dall’Amministrazione resistente;
d) allo stato, appaiono risolutive le
argomentazioni svolte dal Comune in merito all’impossibilità di adottare soluzione
alternative.La domanda di tutela cautelare monocratica va quindi respinta.
La trattazione collegiale dell’istanza cautelare viene fissata per la camera di
consiglio del 13 marzo 2019.
P.Q.M.
Respinge l’istanza di tutela cautelare monocratica e fissa per la trattazione
collegiale la camera di consiglio del 13 marzo 2019.
N. 00301/2019 REG.RIC.
Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la
Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in
Catania il giorno 26 febbraio 2019