Il Consiglio di Stato, con una sentenza considerata storica, accogliendo il ricorso degli Avvocati Santi Delia di Messina e Michele Bonetti di Bonetti & Delia studio legale di Roma, ha superato il proprio granitico orientamento secondo cui la Commissione del concorso in magistratura godrebbe di discrezionalità assoluta nella valutazione dei compiti dei candidati, ritenendo illogica la bocciatura comminata a un candidato e imponendone la ricorrezione. La candidata siciliana esclusa dal concorso per magistrato è stata riammessa.
LA VICENDA
La giovane candidata siciliano aveva ottenuto due votazioni ampiamenti sufficienti nelle prime due prove di Diritto penale e Amministrativo ed era stato ritenuto non idoneo all’esito della terza. In particolare in quest’ultima prova la Commissione, in ragione dell’esistenza di un’opinione di dissenso tra i Commissari all’attribuzione della il non idoneità, aveva investito la Commissione in composizione Plenaria. In tale ambito la bocciatura venne confermata.
Il T.A.R. Lazio, a cui il candidato si era rivolto, ha fatto proprio un risalente e consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il giudizio della Commissione sarebbe insindacabile in sede di legittimità a meno di elementi di irragionevolezza manifesti che, “contrariamente a quanto dedotto dal medesimo ricorrente” nella specie non vi erano anche in quanto “il giudizio espresso dalla commissione è esaustivo e legittimo”.
Il Consiglio di Stato, però, ha ribaltato questa decisione, ritenendo attendibile la tesi difensiva. Dopo una valutazione fortemente tecnica, infatti, i giudici hanno ritenuto che il giudizio di non idoneità riservato alla candidata esclusa, “si rivela, ad una rilevazione oggettiva ed estrinseca, non solo troppo severo, ma soprattutto ingiustificato”. Considerazione, questa, che “non dequota il potere valutativo della commissione, né pretende di sostituirsi a quest’ultima”; ma “l’incongruenza fra la prova proposta, il metodo di correzione degli elaborati (rectius: dell’elaborato in questione), e le conclusioni raggiunte, sulla base di un parametro non previsto né prevedibile dal candidato, si sostanzia in un elemento indicativo sul piano sintomatico di un potere di valutazione (…) non conforme ai canoni generali dell’azione amministrativa, pur connotati da discrezionalità di carattere tecnico, e dunque sindacabile nella presente sede giurisdizionale”.
Il Consiglio di Stato ha così ordinato di procedere a riconvocare la Commissione del concorso, rivalutando e correggendo venti temi anonimi – compresso quello del concorrente ricorrente – e sciogliendo l’anonimato solo all’esito della procedura.
“È forse giunto il momento, a quasi 100 anni dalle norme del 1924, di una riforma?” ha commentato l’avvocato Santi Delia che insieme all’avvocato Michele Bonetti ha assistito la ricorrente.
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