La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Regione Siciliana, con deliberazione n. 318 /2023 nella cui relazione sul Pnrr (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è il piano approvato nel 2021 dall’Italia al fine di rilanciarne l’economia) si «accerta la parziale adeguatezza del sistema integrato dei controlli interni della Regione Sicilia», «invita l’Amministrazione regionale in tema di: a) Controllo di regolarità amministrativo e contabile – a predisporre un’armonica e puntuale disciplina, quantomeno in riferimento alle linee generali, che uniformi, per l’intero Ente, tale tipologia di controllo successivo; – a prevedere apposite metodologie di selezione “unitarie e centralizzate”, per tener conto delle aree gestionali con maggiori rischi di irregolarità/legittimità; – a incrementare, considerevolmente, gli atti oggetto di controllo successivo di regolarità amministrativa, con particolare riferimento alla fase di attuazione del PNRR, in cui assume una rilevanza strategica il controllo di legalità sulle aree ad alto rischio corruzione, quale quella sugli appalti pubblici; b) Controllo strategico – a prevedere un adeguato sistema informativo all’organo legislativo sulle risultanze di tale controllo, al fine di supportare i processi decisionali di indirizzo strategico, stante che tale forma di controllo è diretta proprio a valutare la programmazione alla luce dei risultati effettivamente ottenuti … e) Prevenzione della corruzione e della trasparenza nell’organizzazione dell’amministrazione regionale – a concludere la mappatura delle aree di rischio per i diversi processi dell’attività amministrativa, al fine di non pregiudicare in tal modo l’effettiva attività di prevenzione dei rischi di corruzione; – a correlare, adeguatamente, il ciclo della performance con il PTPC (l Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e della trasparenza, contenente la programmazione delle misure di prevenzione della corruzione da attuare nel triennio successivo deve essere adottato entro il 31 gennaio di ogni anno), stante che l’obiettivo strategico connesso all’attuazione del PTPC , rappresentato nel piano della performance, è riferibile solo in parte alle misure del PTPC, e, in alcuni casi, l’ambito di applicazione dei connessi obiettivi operativi non risulta coerente con le finalità del sistema di prevenzione dei rischi di corruzione; – ad incrementare le risorse umane e informatiche, per garantire la completa ed efficace attuazione delle disposizioni normative connesse alla prevenzione dei rischi corruttivi e alla trasparenza dell’azione amministrativa; – a procedere a una complessiva e riepilogativa rilevazione dei risultati realizzati sulle misure di prevenzione, che metta, puntualmente, in evidenza il collegamento di esiti e strutture coinvolte alle fasi di attuazione e agli strumenti di rilevazione contenute nelle tabelle di programmazione del PTPC, al fine di garantire l’esatta rispondenza tra programmi di prevenzione e risultati conseguiti; f) Controllo di gestione – ad attivare un sistema di contabilità analitica; – a provvedere alla predeterminazione di un budget e a prevedere degli indicatori connessi ai costi, che renda possibile effettuare una verifica della gestione amministrativa in termini di efficacia, efficienza ed economicità; g) Controllo sulla qualità dei servizi e sulla qualità della legislazione e sull’impatto della regolazione – ad implementare dei controlli sulla qualità dei servizi mediante: • la sua estensione a tutti i servizi erogati dall’Ente e ai propri organismi partecipati, anche attraverso l’adozione di adeguati indicatori atti a il rappresentare, compiutamente, le dimensioni effettive della qualità dei servizi e delle prestazioni erogate; • la previsione di forme di coinvolgimento attivo dei beneficiari dei servizi e l’attivazione di confronti sistematici (benchmarking) con i livelli di qualità raggiunti da altre amministrazioni; – adottare idonee procedure per implementare e regolamentare, adeguatamente, i controlli sulla qualità della legislazione e sull’impatto della regolazione h) Controllo sugli organismi partecipati – a prevedere specifiche direttive di indirizzo e coordinamento che stabiliscano, in modo strutturato ed uniforme, l’asse procedurale che definisce: a) strutture responsabili e organismi controllati; b) modalità operative articolate in precise fasi procedurali e adempimenti; c) rilevazione degli esiti in conformità alle direttive di riferimento e a criteri di uniformità e completezza, d) interventi correttivi adottati per sanare le irregolarità riscontrate e forme di comunicazione agli organi decisionali al fine di orientare le scelte strategiche; – a valutare la costituzione di un presidio organizzativo centralizzato, avente funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di riordino, riorganizzazione e controllo degli enti dipendenti e delle società partecipate in modo totalitario dalla Regione. A tal riguardo, è auspicabile la costituzione di un’unica Cabina di regia per il monitoraggio dei contratti di servizio sottoscritti dalle varie articolazioni dell’amministrazione e dai suoi organismi partecipati, al fine di contenere i costi complessivamente posti a carico del bilancio regionale, anche in relazione ai costi di funzionamento di enti e società; – a creare un sistema informativo che consenta di rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra la Regione e le sue società partecipate, ed emanare specifici atti di indirizzo per la verifica della riconciliazione dei reciproci rapporti creditori e debitori; – a provvedere a degli interventi di razionalizzazione degli organismi partecipati conforme alle correlate disposizioni normative di cui al D.lgs. 175/2016, con riferimento all’esatta individuazione delle azioni adottate e delle modalità attuative; – estendere l’attività di controllo alle società meramente partecipate; i) Controlli sulla gestione del servizio sanitario regionale – a creare un sistematico e documentato sistema di controllo per la verifica annuale degli obiettivi specifici assegnati ai Direttori generali degli enti del servizio sanitario; – ad implementare una sistematica e documentata procedura per il tempestivo trattamento delle problematiche riscontrate dai Collegi sindacali degli enti sanitari; – ad aggiornare, puntualmente, il documento di programmazione dei fabbisogni sanitari in ambito regionale, – a verificare che non siano stati concessi accreditamenti agli erogatori privati al di fuori dei fabbisogni rilevati nel documento di programmazione (art. art. 8-quater, d.lgs. n. 502/1992); l) Controlli sull’attuazione dei progetti del PNRR – ad adottare specifiche direttive operative che stabiliscano in modo strutturato ed uniforme l’asse procedurale che definisce: a) strutture responsabili; b) documentate modalità esecutive articolate in precise fasi procedurali, tenendo conto anche dei rischi di frode, corruzione, conflitti di interesse e doppio finanziamento; c) rilevazione degli esiti in conformità alle direttive di riferimento, rielaborati per garantire specificità e aggregazione; d) interventi correttivi adottati per sanare le irregolarità riscontrate e forme di comunicazione agli organi decisionali al fine di orientare le scelte strategiche; – a prevedere una omogenea metodologia in merito ai controlli interni sul PNRR , prevedendo una forma di intervento sostitutivo, nel caso di ritardo e/o inadempimento dei Dipartimenti nell’attivazione dei predetti controlli, nonché delle forme di verifica sull’adeguatezza del sistema di controllo adottato a livello di ciascun Dipartimento; – a prevedere l’operatività e l’interscambiabilità del sistema informativo regionale con la piattaforma nazionale, stante che i sistemi informativi non integrano, tempestivamente, i flussi informativi a supporto della funzione strategica e di quella gestionale, al fine di verificare in corso d’opera il conseguimento degli obiettivi del PNRR nei tempi programmati, oppure di consentire la rapida adozione degli interventi correttivi; – a valutare l’individuazione di un responsabile/referente unico per l’attuazione dei progetti finanziati da fondi PNRR che garantisca alle amministrazioni centrali, titolari degli interventi a regia, l’invio, nei tempi previsti, delle informazioni sullo stato di avanzamento procedurale, finanziario e fisico degli interventi del PNRR, ai fini del monitoraggio da parte dell’Unità centrale di Audit presso il MEF, e della rendicontazione semestrale all’UE (art. 7 schema contratti CIS, allegato al D.M. 5 aprile 2022 del Ministero della salute); – a prevedere specifici reports, indirizzati agli organi direzionali, al fine di monitorare, nel corso della gestione, il grado di conseguimento delle misure previste dal PNRR, e il rispetto dei tempi programmati». La deliberazione e l’allegata relazione sono state trasmesse al Presidente della Regione, al Presidente dell’Assemblea Regionale e al Presidente del Collegio dei revisori dei conti della Regione e le medesime sono state pubblicate.
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