Personale della Polizia di Stato della Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica di Enna ha deferito all’Autorità Giudiziaria due soggetti ritenuti responsabili di aver pubblicato commenti diffamatori nei confronti di appartenenti alle Forze dell’ordine nell’esercizio delle loro funzioni.
LE INDAGINI
I fatti risalgono alla manifestazione di protesta svoltasi ad Enna nello scorso mese di maggio, nel corso della quale è stata tramessa su un noto social network una diretta streaming in cui sarebbero state divulgate frasi oltraggiose e lesive della reputazione degli operatori di polizia impegnati nei servizi di ordine e sicurezza pubblica ripresi nelle immagini. I commenti sarebbero stati diretti contro membri delle Forze dell’ordine mentre erano in servizio. La Polizia di Stato, in particolare con i centri e le sezioni operative per la sicurezza cibernetica, monitora costantemente i social network e i siti web al fine di prevenire e perseguire il loro utilizzo a fini illeciti, compresi quelli sopra citati, così da garantire anche il corretto utilizzo del web ed il pacifico svolgimento delle pubbliche manifestazioni.
NOTA
Si evidenzia che il procedimento penale è in fase di indagini preliminari; pertanto, gli indagati non possono definirsi colpevoli fino a sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili.
LA NORMA (sintesi)
Il reato di diffamazione aggravata è un tema delicato nel diritto penale italiano. Secondo l’articolo 595 del codice penale, la diffamazione si verifica quando qualcuno, comunicando con più persone, offende l’onore o la reputazione di un’altra persona. Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, la pena può essere la reclusione fino a due anni o una multa fino a 2.065 euro. Inoltre, se l’offesa è recata con il mezzo della stampa, o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, oppure in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a 516 euro. La diffamazione via web, che può avvenire tramite dichiarazioni orali, scritte o mediante immagini, è considerata una circostanza aggravante.
GIURISPRUDENZA (sintesi)
La giurisprudenza ha affrontato il tema della diffamazione aggravata in vari contesti, compresi gli atti processuali e l’uso di mezzi di comunicazione moderni. Gli elementi costitutivi del reato di diffamazione: Perché ci sia diffamazione, il colpevole deve comunicare con due o più persone diverse dalla persona offesa. Tuttavia, anche se comunica solo con una persona, ma prevede che la notizia diffamatoria venga a conoscenza di altri, la diffamazione può sussistere. L’autore deve avere la volontà che la frase denigratoria raggiunga più persone. La persona offesa deve essere assente alla comunicazione offensiva. La diffamazione sussiste quando la comunicazione non è diretta alla persona offesa. L’uso di internet o dei social network (come Facebook, Twitter, ecc.) può costituire diffamazione aggravata. Questi mezzi sono considerati “mezzo di pubblicità” e possono raggiungere un numero indeterminato di persone.
La diffamazione tramite gruppi WhatsApp: La Corte di Cassazione ha stabilito che non scatta l’aggravante della diffamazione quando l’offesa avviene all’interno di un gruppo WhatsApp. In questo caso, l’offesa è diretta a un numero ristretto di individui chiaramente identificati, che hanno precedentemente accettato di far parte del gruppo. Pertanto, la comunicazione è considerata riservata.
La diffamazione sui social network: L’uso dei social network integra un’ipotesi di diffamazione aggravata. Anche la comunicazione di contenuti diffamatori attraverso la bacheca di un utente su Facebook, visualizzabile da tutti coloro che hanno accesso al profilo, costituisce diffamazione aggravata. Questo perché può raggiungere un numero indeterminato di persone. In sintesi, la giurisprudenza italiana ha affrontato la diffamazione aggravata in vari contesti, considerando i mezzi di comunicazione moderni e la portata delle offese. Se hai bisogno di ulteriori dettagli o hai domande specifiche, sono a tua disposizione.
In Italia, la giurisprudenza del 2024 ha affrontato il tema della diffamazione aggravata, in particolare in relazione agli atti processuali. Una sentenza rilevante è quella della Corte di Cassazione (n. 20502/24), che ha stabilito che le offese negli atti processuali non sono punibili anche se prive di verità e continenza, purché concernano l’oggetto della controversia. La decisione ha confermato l’assoluzione di due avvocati accusati di diffamazione aggravata, sottolineando che le espressioni offensive, anche se non necessarie o decisive per l’argomentazione, rientrano nella causa di non punibilità se inserite nel contesto difensivo. La ratio legis di tale interpretazione è quella di garantire la massima libertà nell’esercizio del diritto di difesa, indipendentemente dalla veridicità delle affermazioni fatte nell’ambito processuale.






