Il Giudice delle Indagini Preliminari, Pietro Currò, su parere favorevole del Pubblico ministero, con provvedimento del 20 luglio 2023, ha revocato la misura cautelare dei domiciliari nei confronti di Paolo Pistone, l’imprenditore della società che gestiva il marchio “I dolci di Nonna Vincenza”.
Del caso ci si era occupati in un articolo del 3 Luglio 2023 “Sicilia. Sequestro per bancarotta fraudolenta. Sequestro di somme, azienda e domiciliari, ad un amministratore di attività dolciarie, eseguiti dalla Guardia di Finanza di Catania”.
Il Pistone è stato difeso dagli avvocati Carmelo Peluso e Luigi Latino. In una nota i due legali scrivono «Tale decisione è stata assunta anche e, soprattutto, a seguito dell’interrogatorio reso dall’indagato innanzi al pubblico ministero, Fabio Regolo, in occasione del quale – il Pistone – ha avuto modo di difendersi e chiarire come parte delle condotte distrattive oggetto di contestazione siano prive di rilevanza penale».
Il pubblico ministero nel suo parere, ha scritto «Non possono ritenersi allo stato venute meno le esigenze cautelari (in particolare, quella prevista dall’art 274 lett. a) c.p.p.). Va rilevato inoltre che nella giurisprudenza di legittimità è nettamente prevalente l’orientamento (da ultimo Cassazione 17735 del 2023) secondo cui, in tema di esigenze cautelari, il tempo decorso dall’applicazione della misura non possa essere posto di per sé solo a fondamento di un giudizio di attenuazione delle esigenze cautelari, tale da giustificare, ad esempio, la sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari, ma costituisce soltanto un dato di novità valutabile insieme ad altri elementi, idonei ad indurre un mutamento della complessiva situazione relativa allo status libertatis. Nel caso di specie tali nuovi elementi possono essere rinvenuti nei seguenti elementi di fatto: 1) nella avvenuta nomina di un amministratore giudiziario che di fatto dovrebbe impedire la gestione occulta del Pistone di tutte le società interessate dalla misura cautelare reale e quindi azzerare il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie; 2) Nella collaborazione offerta in sede di indagine con ammissione di responsabilità e chiarimenti forniti per alcune condotte oggetto di imputazione per le quali questo PM procederà con richiesta di archiviazione (condotta di distrazione dei rami di azienda) e per altre si procederà con la precisazione dell’ammontare del profitto del reato con una ingente diminuzione delle somme indicate al capo A alla luce della documentazione prodotta nel corso dell’interrogatorio e mai esaminata dal curatore e dal consulente del PM;».
NOTA
È bene sottolineare che, secondo il consolidato principio della presunzione di innocenza vigente nel nostro ordinamento, la colpevolezza in relazione alla vicenda in esame sarà definitiva solo allorquando interverrà una sentenza di condanna passata in giudicato.
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