Un’organizzazione ambientalista ha presentato un ricorso contro l’ordinanza di un sindaco che proibiva ai conducenti di animali, anche se dotati di museruola e guinzaglio, di accedere alle spiagge pubbliche lungo tutta la costa del comune, ad eccezione dei cani da soccorso tenuti al guinzaglio e dei cani guida per non vedenti. L’associazione in sede di giudizio ha contestato la violazione del principio di proporzionalità stabilito nell’articolo 1 della legge 241/1990 e delle disposizioni di una legge regionale che impongono ai comuni di mantenere un equilibrio adeguato tra uomo, ambiente e animali sul territorio.
Il sindaco, scrivono nella sentenza del 1° agosto i Giudici amministrativi del Tar della Calabria, aveva vietato l’ingresso nelle spiagge destinate alla libera balneazione, negli orari compresi tra le 08:00 e le 20:00, durante la stagione balneare 2023 (1° giugno 31 ottobre) a qualsiasi tipo di animale, anche se munito di museruola o guinzaglio, ivi compresi quelli utilizzati dai fotografi o cineoperatori, fatta eccezione per i cani da salvataggio al guinzaglio e per i cani guida per i non vedenti.
L’associazione ricorrente, continuano i Giudici, ha osservato che il Comune avrebbe imposto, invero, un divieto generalizzato riferito a tutti gli animali a prescindere dal fatto che si tratti di animali regolarmente iscritti all’anagrafe canina/felina o dal fatto che siano muniti di guinzaglio e museruola e che i loro padroni provvedano a rimuovere le loro deiezioni.
La sentenza ha dichiarato quindi illegittimo il provvedimento del sindaco: innanzitutto per carenza di motivazione, un principio quest’ultimo di portata generale, al quale sono poste limitatissime eccezioni, al di fuori delle quali si applica il principio generale per cui il provvedimento lesivo deve rendere note le ragioni poste a sua base, nonché l’iter logico seguito dall’Amministrazione, e ciò per evidenti ragioni di trasparenza dell’esercizio del pubblico potere; e per violazione del principio di proporzionalità che impone alla Pubblica amministrazione di optare, tra più possibili scelte ugualmente idonee al raggiungimento del pubblico interesse, per quella meno gravosa per i destinatari incisi dal provvedimento, onde evitare agli stessi ‘inutili’ sacrifici. Nela fattispecie non è chiaro quale sia l’interesse pubblico concretamente perseguito attraverso l’imposizione del divieto.
In altri termini, concludono i Giudici, la scelta di vietare negli orari diurni l’ingresso agli animali – e, conseguentemente, ai loro padroni o detentori – sulle spiagge destinate alla libera balneazione, risulta irragionevole ed illogica, oltre che irrazionale e sproporzionata, nel senso che l’amministrazione avrebbe dovuto valutare se sia possibile perseguire le finalità pubbliche del decoro, dell’igiene e della sicurezza, ovvero dell’incolumità pubblica mediante regole alternative al divieto di frequentazione delle spiagge (quali, solo a titolo esemplificativo, a tutela dell’igiene pubblica l’obbligo di portare con se, unitamente all’animale, anche paletta e sacchetto per raccolta deiezioni, l’immediata rimozione delle deiezioni, la pulizia delle aree interessate dalle deiezioni, ovvero, a tutela dell’incolumità pubblica, l’obbligo di indossare la museruola o guinzaglio e il divieto di lasciare liberi gli animali, viepiù per quelli di taglia non piccola, a tutela della pubblica incolumità), idonee allo scopo ma, nel contempo, non in assoluto preclusive delle prerogative dei cittadini (cfr., TAR Catanzaro, sez. II, sentenza n. 885 del 26 aprile 2021 e n. 1430 dell’1 agosto 2022).
Infine il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria ha pertanto annullato l’ordinanza del sindaco.
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