“Si è svolta a Siracusa, organizzata dall’Osservatorio giuridico diocesano presso la Fondazione Sant’Angela Merici, una giornata di studio sugli “Enti ecclesiastici e riforma del terzo settore”. I lavori sono stati introdotti da: Mons. Sebastiano AMENTA – Vicario Generale dell’Arcidiocesi di Siracusa; Dott. Gaetano AMBROGIO – Presidente dell’Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili di Siracusa; e Don Alfio LI NOCE – Presidente della Fondazione Sant’Angela Merici. Hanno relazionato: Don Gianluca BELFIORE – Direttore dell’Osservatorio giuridico diocesano; Prof. Giovanni DI ROSA – Ordinario di Diritto privato nell’Università di Catania; Avv. Francesco MARCELLINO – Esperto nel Diritto dell’ambito socio-assistenziale, socio-sanitario e sanitario; Dott. Marco PROCIDA – Presidente della Commissione terzo settore dell’Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili di Siracusa; Prof. Giuseppe VECCHIO – Già Ordinario di Diritto privato nell’Università di Catania; Dott. Mariano FIORETTO – Consulente del lavoro; Dott.ssa Lucia Antonella BONGIORNO – Magistrato presso il Tribunale di Reggio Calabria; Avv. Gabriele SORACE – Esperto in Diritto del Terzo Settore, Civile e Canonico; Veronica ZOCCO e Nicola CITARDA – Incaricati regionali all’Organizzazione dell’AGESCI Sicilia.
”Quando parliamo di Enti ecclesiastici e terzo settore – ha introdotto don Gianluca Belfiore, direttore dell’Osservatorio giuridico diocesano – ci troviamo a trattare di due ordinamenti diversi, canonico e secolare, che regolano materie che in qualche misura sono affini e in qualche misura sono differenti. Ma ci sono dei momenti in cui questi due mondi si toccano ed ecco nasce l’interesse a trovare punti di incontro nei quali si può essere armonici per perseguire finalità di interesse pubblico».
”Ci sono novità in termini di responsabilità per gli amministratori degli Enti di terzo settore – ha detto Lucia Bongiorno, magistrata presso il Tribunale di Reggio Calabria – responsabilità civili e penali simili a quelle delle società di capitali, che potrebbero portare nel tempo, se non adeguatamente supportati da un punto di vista professionale da avvocati o dottori commercialisti, a disincentivare la disponibilità dei volontari che fino ad ora hanno rivestito questo ruolo gratuitamente, considerando i rischi sul piano patrimoniale e personale ai quali potrebbero andare incontro Enti ecclesiastici e riforma del Terzo settore”.
“Ci vuole una presa di coscienza e consapevolezza – ha aggiunto la magistrata Bongiorno – Le regole ci sono, basta riconoscerle e saperle applicare. L’Agesci (Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani) è un esempio di una scelta di trasparenza, nell’ottica di fare da capofila rispetto ad altre realtà impegnate nel terzo settore che potrebbero trarre tanti benefici. Non solo responsabilità, ma anche vantaggi, sia dal punto di vista fiscale che per le erogazioni pubbliche”.
ALCUNE SINTESI SULLA NORMATIVA (Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117)
La riforma del terzo settore prevede un insieme di misure per la promozione della cultura del volontariato come forme di informazione e sensibilizzazione ma anche di incentivazione e promozione e riconoscimento delle competenze sviluppate facendo volontariato. I volontari sono impegnati nei più disparati settori, basti pensare a titolo meramente esemplificativo: ai volontari delle Pubbliche Assistenze e delle Misericordie, che garantiscono gran parte dei soccorsi e dei trasporti sanitari; secondo l’ANPAS in Italia oltre il 70% degli interventi in emergenza sono svolti dai volontari (che coprono gratuitamente turni di servizio in tutte le ore del giorno e della notte e che appena finiscono il servizio notturno vanno a lavorare); ai volontari della protezione civile, che intervengono in caso di calamità naturali, catastrofi e di situazioni di emergenza al fine di assicurare soccorso e assistenza alle popolazioni colpite; ai volontari che effettuano il trasporto delle persone con disabilità, che si prendono cura di loro e fanno svolgere loro durante il giorno diverse attività alleviando in tal modo il gravoso compito dei rispettivi famigliari; ai volontari che prestano servizio nelle case famiglia che accolgono le ragazze madri; ai volontari Lions che effettuano tra l’altro screening visivi gratuiti per la prevenzione dell’ambliopia (la malattia dell’occhio pigro) in diverse scuole dell’infanzia; ai volontari delle Caritas che tra l’altro danno sostegno alle famiglie in difficoltà; ai volontari impegnati a fornire un pasto caldo e del vestiario ai poveri e ai senza tetto.
All’art. 17, 2° comma, del Codice del Terzo settore si esplicita la definizione di volontario “…Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà…”.
Il Codice del Terzo settore riconosce il valore e la funzione sociale dell’attività di volontariato e della cultura e pratica del dono (art. 2) e prevede che le pubbliche amministrazioni promuovano la cultura del volontariato soprattutto trai giovani mediante iniziative da svolgere in ambito scolastico, universitario ed extrauniversitario, valorizzando le esperienze di volontariato, anche coinvolgendo le organizzazioni di volontariato e gli altri enti del Terzo settore, nelle attività di sensibilizzazione e di promozione (art. 19).
Vi sono degli obblighi per gli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari: 1. devono iscrivere i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale in un apposito registro ovvero nel cosiddetto registro dei volontari; questo registro deve essere vidimato. Nel registro dei volontari l’ente del Terzo settore indica, per ciascun volontario: a) il codice fiscale o, in alternativa, le generalità, il luogo e la data di nascita; b) la residenza o, in alternativa, il domicilio ove non coincidente; c) la data di inizio e quella di cessazione dell’attività di volontariato presso l’organizzazione, che corrisponde alla data di iscrizione e cancellazione nel registro. 2) gli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari devono assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi dall’esercizio dell’attività medesima (art. 18 Codice Terzo settore e art.1 del decreto ministeriale del 06/10/21); il predetto decreto attuativo stabilisce che l’obbligo assicurativo vale sia per i volontari occasionali che per quelli non occasionali (questi ultimi devono essere assicurati anche se svolgono l’attività di volontariato per un solo giorno o per un singolo evento o per una singola manifestazione). Degli eventuali danni a terzi rispondono sia i volontari (e in caso di volontari minorenni i genitori che esercitano su di essi la responsabilità genitoriale) sia gli enti che si avvalgono dei volontari, ai sensi dell’art. 2049 c.c. (responsabilità dei committenti), e per tali enti i relativi amministratori (con il proprio patrimonio personale), qualora gli enti non abbiano personalità giuridica ed un patrimonio sufficiente a coprire i danni; inoltre gli enti (e per essi i loro amministratori nei casi sopra evidenziati) risponderanno anche dei danni subiti dai volontari qualora siano imputabili agli enti stessi (ad es. perché non hanno adottato misure di sicurezza adeguate).